Giudizio di appello -danno parentale – maxi risarcimento danni agli eredi – danno patrimoniale – pirata della strada – danno biologico da morte – fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – difetto di legittimazione ad impugnare – quantum debeatur – limiti strutturali della responsabilità civile.
Nel giudizio in epigrafe la S.p.A. Generali Italia sosteneva la propria legittimazione a proporre appello, nonostante nel giudizio di primo grado fosse convenuta quale impresa designata per la gestione del FGVS per la Regione Campania, la S.p.A. Generali Assicurazioni. L’appellato sosteneva che l’appello fosse inammissibile in quanto proposto da società diversa da quella che era stata convenuta nel giudizio di primo grado. Difatti i documenti prodotti dalla S.p.A. Generali Italia si limitavano a spiegare le vicende societarie che hanno portato al cambio di denominazione dell’appellante, senza nulla provare in merito alla legittimazione ad agire ed a stare in giudizio da parte della S.p.A. Generali Italia. Inoltre, la funzione di Impresa Designata alla gestione dei sinistri di competenza del FGVS viene attribuita per legge con provvedimento dell’IVASS che è un ente di diritto pubblico. La funzione di Impresa Designata alla Gestione Autonoma del FGVS essendo di natura pubblicistica, non può essere oggetto di cessione o di trasferimento a seguito di attività negoziali tra privati, considerato che nell’atto di cessione del ramo di azienda tra Generali Assicurazioni ed INA Assitalia, non vi sono riferimenti ai sinistri gestiti dalla cedente in qualità di impresa designata. Inoltre, l’impresa designata non è un rappresentante del FGVS , ne della S.p.A. Consap, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria. Pertanto, per effetto dell’atto di designazione ed a seguito del verificarsi del sinistro, l’impresa designata acquista la qualità di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Cass civ 16798/2008). L’impresa designata non è quindi un rappresentante del FGVS , ne adempie un’obbligazione altrui, essa paga in nome proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo. Inoltre, l’impresa designata provvede alla liquidazione del danno anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data di scadenza del provvedimento che designa altra impresa nel caso specifico, la S.p.A. Generali Italia è stata nominata Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di competenza del FGVS solo con il provvedimento IVASS n. 59 del 18/05/2015, pubblicato nella GU n., 195 del 01/06/2015. Pertanto, la S.p.A Generali Italia non possedeva alcuna legittimazione alle gestione dei sinistri di competenza del FGVS avvenuti prima della sua nomina. Pertanto, la Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalla S.p.A. Generali Italia, avverso la sentenza del Tribunale di Nola, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per i motivi sopra indicati, ha confermato le statuizioni di primo grado accogliendo le richieste risarcitorie degli eredi della vittima di un pirata della strada.
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